NESSUN DIVIETO SPECIFICO PER L’ ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE A MAGGIORI RESTRIZIONI.

L’ ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE ROSSE, quale attività  sportiva È CONSENTITA ALL’APERTO E IN FORMA INDIVIDUALE, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, … in zone vocate, non necessariamente ubicate in prossimità della propria abitazione.

E’ quanto chiaramente si desume  dalla lettura dell’ art. 3 DPCM del 3.11.2020 comma 4 lettera e) dove stabilisce che  “… è consentito  lo  svolgimento  di  attività  sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale in correlazione con le  indicazioni operative del Ministero dell’Interno sulle misure adottate dal Dpcm su citato  per le zone gialle, arancione e rosse (Circolare 7 novembre 2020 n. 15350) e specificatamente nell’ ultima sezione dedicata all’ AREA ROSSA dove viene precisato che L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. 

Ovviamente per l’ attività venatoria si terrà conto di un interpretazione più ampia dell’ inciso “presso aree attrezzate e parchi pubblici” equiparando a queste due ultime zone un area vocata per la caccia che sia bosco, seminativo, uliveto o quant’altro, purchè zona destinata per l’ esercizio di tale attività sportiva.

Per l’ esercizio di tale attività, specifica sempre la circolare del 7.11.2020, sarà necessario “l’utilizzo del modulo di autocertificazione (MODULO PER LA DICHIARAZIONE PERSONALE – AUTOCERTIFICAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i casi in cui lo svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu oculi.

Vedi anche:

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE / VIAGGIATORE

 

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