Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Dai principi generali alla prima giurisprudenza

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Gli avvocati appartengono al Foro di Firenze e, nelle proprie individualità, esercitano la professione seguendo interessi di svariata natura: dal diritto civile al diritto amministrativo al diritto penale, con approfondimenti continui di ricerca giuridica ….

La professione di Geologo: Etica Professionale e social network

Norme del Codice Deontologico dei geologi e confronto con
altri Codici Deontologici, e il dovere di correttezza. Casi concreti avvalorati
dalla recente giurisprudenza.

Modalità di iscrizione e accesso:

L’ iscrizione è effettuabile solamente attraverso la registrazione sul sito della Fondazione dei Geologi
della Toscana https://fondazione.geologitoscana.it/


Prima dell’inizio del corso verrà inviato dalla Segreteria il link di collegamento all’aula virtuale per l’accesso al corso. Modalità di interazione:
I quesiti potranno essere posti nella parte finale della seconda sessione del webinar, utilizzando la chat disponibile sulla piattaforma. 

Rinuncia alla partecipazione:
L’eventuale rinuncia alla partecipazione deve avvenire per giusta causa e deve essere comunicata almeno 72 ore prima dell’inizio del corso.

Piano vaccinale del Comparto Giustizia

Per ristabilire la verità delle cose, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha, quindi, ritenuto doveroso inviare a Regione Toscana, che in un primo tempo aveva dato il via al piano vaccinale del Comparto Giustizia e che poi, dinanzi al montare della polemica, ha fatto marcia indietro, una lettera, di cui verrà data pubblica divulgazione, per illustrare i reali termini della vicenda (link).

Mutuo fondiario: azione esecutiva va sopesa se contraria a buona fede.

Tribunale Taranto, sez. II, ordinanza 31.03.2014 (Leonardo Serra)
È contraria ai principi di correttezza e buona fede, la condotta tenuta dalla banca che abbia azionato una procedura esecutiva avvalendosi della clausola risolutiva espressa, laddove l’istituto di credito abbia accettato il pagamento della metà della somma dovuta a titolo di rata del mutuo fondiario per un certo periodo di tempo.

L’azione esecutiva merita in questo caso di essere sospesa in attesa della definizione del giudizio di merito.

Il caso ha visto una banca notificare un atto di precetto con il quale l’istituto di credito ha richiesto il pagamento delle rate di mutuo fondiario non liquidate dai mutuatari. La banca azionò successivamente un pignoramento immobiliare sull’abitazione – gravata da ipoteca – che nel frattempo era caduta in comproprietà iure successionis a causa della morte di uno dei mutuatari. I comproprietari hanno proposto opposizione all’esecuzione, ma si sono visti respingere la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare. I ricorrenti hanno pertanto opposto reclamo contro la decisione assunta dal Giudice dell’esecuzione, eccependo in particolare il fatto che la banca aveva notificato l’atto di precetto nonostante avesse accettato – per un periodo di tre anni – pagamenti mensili costanti effettuati da uno dei mutuatari pur nella misura ridotta del 50% rispetto all’importo contrattualmente previsto a titolo di rata.

Nell’accogliere i motivi di ricorso formulati dagli istanti, il Tribunale di Taranto – nella sua qualità di Giudice del reclamo – ha ravvisato la contrarietà a buona fede e correttezza dell’azione esecutiva avviata dall’istituto di credito per avere quest’ultimo notificato il precetto e l’atto di pignoramento immobiliare sulla base dell’avvenuta risoluzione ope legis del contratto di mutuo ai sensi per effetto del disposto ex art. 1456 c.c.

Il Tribunale di Taranto ha difatti riscontrato che con l’atto di precetto l’istituto di credito aveva contestato il mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute ai sensi dell’art. 1816 c.c. donde la banca aveva ritenuto i mutuatari decaduti dal beneficio del termine. Con la notifica dell’atto di precetto, la banca si era implicitamente avvalsa – ai sensi dell’art. 1456 c.c. – della clausola risolutiva espressa, ma il Giudice del reclamo ha ritenuto che l’istituto di credito non avrebbe potuto non considerare l’avvenuto pagamento – per tre anni – delle rate del mutuo da parte di uno dei mutuatari pur nella misura del 50% rispetto alla somma contrattualmente dovuta. A fronte del pagamento parziale delle rate del mutuo fondiario, la banca non aveva inoltre depositato alcun documento attraverso cui l’istituto di credito avrebbe potuto dichiarare di imputare la liquidazione di detto importo in misura ridotta alla maggior somma dovuta. L’istituto di credito non aveva inoltre la l’intenzione di riservarsi di azionare la clausola risolutiva espressa né si era rifiutato di accettare il pagamento parziale ai sensi dell’art. 1181 c.c. La banca non aveva neppure inviato – prima di notificare l’atto di precetto – un’apposita missiva con cui avrebbe potuto comunicare la volontà di non voler più accettare il pagamento parziale delle rate di mutuo.

Non apparivano pertanto corrette le conclusioni cui era giunto il Giudice dell’esecuzione secondo il quale non vi sarebbero stati i presupposti per concedere la sospensione del pignoramento immobiliare dato che gli esecutati avrebbero dovuto comunque restituire la somma pretesa a titolo di capitale residuo.

Il Tribunale di Taranto ha infatti evidenziato che il diritto di credito fatto valere dalla banca non poteva essere meritevole di tutela alla luce di quanto disposto non solo dall’art. 1175 c.c. in forza del quale il debitore ed il creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza, ma anche dall’art. 1375 c.c. in tema di esecuzione secondo buona fede del contratto.

È stata così riconosciuta la sussistenza di giustificati motivi per disporre la sospensione dell’esecuzione forzata stante il comportamento tenuto dall’istituto di credito, la cui condotta è apparsa contraria ai canoni della buona fede e della correttezza nell’adempimento e nell’esecuzione del contratto di mutuo fondiario.

Tribunale di Taranto, Sezione II
Ordinanza 16 dicembre 2013 – 31 marzo 2014