Ecco i nuovi Parametri Forensi D.M. 55-2014 con allegate le tabelle tariffarie.
Clicca qui per visualizzare il file.
Ecco i nuovi Parametri Forensi D.M. 55-2014 con allegate le tabelle tariffarie.
Clicca qui per visualizzare il file.
Ecco il Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31.01.2014
Clicca qui per visualizzare il file
Tribunale Taranto, sez. II, ordinanza 31.03.2014 (Leonardo Serra)
È contraria ai principi di correttezza e buona fede, la condotta tenuta dalla banca che abbia azionato una procedura esecutiva avvalendosi della clausola risolutiva espressa, laddove l’istituto di credito abbia accettato il pagamento della metà della somma dovuta a titolo di rata del mutuo fondiario per un certo periodo di tempo.
L’azione esecutiva merita in questo caso di essere sospesa in attesa della definizione del giudizio di merito.
Il caso ha visto una banca notificare un atto di precetto con il quale l’istituto di credito ha richiesto il pagamento delle rate di mutuo fondiario non liquidate dai mutuatari. La banca azionò successivamente un pignoramento immobiliare sull’abitazione – gravata da ipoteca – che nel frattempo era caduta in comproprietà iure successionis a causa della morte di uno dei mutuatari. I comproprietari hanno proposto opposizione all’esecuzione, ma si sono visti respingere la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare. I ricorrenti hanno pertanto opposto reclamo contro la decisione assunta dal Giudice dell’esecuzione, eccependo in particolare il fatto che la banca aveva notificato l’atto di precetto nonostante avesse accettato – per un periodo di tre anni – pagamenti mensili costanti effettuati da uno dei mutuatari pur nella misura ridotta del 50% rispetto all’importo contrattualmente previsto a titolo di rata.
Nell’accogliere i motivi di ricorso formulati dagli istanti, il Tribunale di Taranto – nella sua qualità di Giudice del reclamo – ha ravvisato la contrarietà a buona fede e correttezza dell’azione esecutiva avviata dall’istituto di credito per avere quest’ultimo notificato il precetto e l’atto di pignoramento immobiliare sulla base dell’avvenuta risoluzione ope legis del contratto di mutuo ai sensi per effetto del disposto ex art. 1456 c.c.
Il Tribunale di Taranto ha difatti riscontrato che con l’atto di precetto l’istituto di credito aveva contestato il mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute ai sensi dell’art. 1816 c.c. donde la banca aveva ritenuto i mutuatari decaduti dal beneficio del termine. Con la notifica dell’atto di precetto, la banca si era implicitamente avvalsa – ai sensi dell’art. 1456 c.c. – della clausola risolutiva espressa, ma il Giudice del reclamo ha ritenuto che l’istituto di credito non avrebbe potuto non considerare l’avvenuto pagamento – per tre anni – delle rate del mutuo da parte di uno dei mutuatari pur nella misura del 50% rispetto alla somma contrattualmente dovuta. A fronte del pagamento parziale delle rate del mutuo fondiario, la banca non aveva inoltre depositato alcun documento attraverso cui l’istituto di credito avrebbe potuto dichiarare di imputare la liquidazione di detto importo in misura ridotta alla maggior somma dovuta. L’istituto di credito non aveva inoltre la l’intenzione di riservarsi di azionare la clausola risolutiva espressa né si era rifiutato di accettare il pagamento parziale ai sensi dell’art. 1181 c.c. La banca non aveva neppure inviato – prima di notificare l’atto di precetto – un’apposita missiva con cui avrebbe potuto comunicare la volontà di non voler più accettare il pagamento parziale delle rate di mutuo.
Non apparivano pertanto corrette le conclusioni cui era giunto il Giudice dell’esecuzione secondo il quale non vi sarebbero stati i presupposti per concedere la sospensione del pignoramento immobiliare dato che gli esecutati avrebbero dovuto comunque restituire la somma pretesa a titolo di capitale residuo.
Il Tribunale di Taranto ha infatti evidenziato che il diritto di credito fatto valere dalla banca non poteva essere meritevole di tutela alla luce di quanto disposto non solo dall’art. 1175 c.c. in forza del quale il debitore ed il creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza, ma anche dall’art. 1375 c.c. in tema di esecuzione secondo buona fede del contratto.
È stata così riconosciuta la sussistenza di giustificati motivi per disporre la sospensione dell’esecuzione forzata stante il comportamento tenuto dall’istituto di credito, la cui condotta è apparsa contraria ai canoni della buona fede e della correttezza nell’adempimento e nell’esecuzione del contratto di mutuo fondiario.
Tribunale di Taranto, Sezione II
Ordinanza 16 dicembre 2013 – 31 marzo 2014